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Per mettersi in contatto con |
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si può scrivere a: Associazione "Insieme per" via Emilia 250 40064 Ozzano dell'Emilia (Bologna) |
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oppure inviare un messaggio per e-mail al Presidente dell'Associazione Claudio Lenzi |
STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE “INSIEME PER”
ART.
1 E’ costituita l’Associazione
culturale, ambientale, sportiva, ricreativa che assume la denominazione
"Insieme per", con sede ad Ozzano dell’Emilia (BO)
in Via Emilia 250 (eventuali cambi di sede non costituiranno mutamento
statutario) e con codice fiscale n. 91217000370.
“Insieme
per” è una libera Associazione di promozione sociale a carattere volontaristico
e solidaristico, senza alcuna finalità di lucro e con
durata illimitata nel tempo, costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti del
vigente Codice Civile nonché del presente Statuto.
L’Associazione
è aperta a tutti i cittadini, italiani e stranieri, che hanno interesse ad
attivare e a partecipare ad iniziative intese come strumenti di
elevazione culturale della persona umana.
ART.
2 L’Associazione si propone di
favorire e organizzare iniziative culturali, ricreative e sportive, far
conoscere e valorizzare le tradizioni, la storia, la cultura e la conoscenza
del territorio al fine di offrire maggiori opportunità di aggregazione
per tutti i cittadini.
ART.
3 Per perseguire i propri scopi l’Associazione può istituire al proprio interno
le sezioni Ambiente, Cultura, Salute, Sport e Tempo libero e può:
a)
promuovere e organizzare iniziative pubbliche, seminari, dibattiti, su tematiche culturali di largo interesse, concorsi, tornei
sportivi e iniziative ricreative;
b)
organizzare corsi formativi e professionali;
c)
gestire, direttamente o indirettamente, siti Internet o pubblicazioni
periodiche e non;
d) gestire, direttamente o indirettamente, servizi di
somministrazione di bevande e alimenti, attività e campi sportivi, palestre,
cineforum e proiezioni
audiovisive, spettacoli e rappresentazioni teatrali, biblioteche e videoteche, mostre,
viaggi e soggiorni, feste popolari, gare e giochi leciti, e ogni altra
iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento delle finalità statutarie. L’Associazione
potrà stipulare anche apposite convenzioni con enti
pubblici e privati.
ART.
4 Possono far parte
dell’Associazione quanti accettino i princìpi, gli scopi e le norme del presente Statuto. Non vi
sono discriminazioni di sesso, razza, censo, religione o appartenenza politica.
La
domanda di ammissione all’Associazione, contenente
tutti i dati anagrafici del richiedente, deve essere indirizzata alla Segreteria.
ART.
5 Si diventa soci
dell’Associazione all'atto del rilascio da parte dell’organo
associativo preposto della tessera annuale e del contestuale pagamento della
quota associativa per l'anno in corso, con iscrizione nel libro dei soci. Per i
soci minori di età è previsto l'assenso scritto da
parte dei genitori o di chi ne fa le veci. I dati personali dei soci vengono utilizzati solamente per le attività e finalità
dell'Associazione, in conformità con la vigente normativa. La tessera dà
diritto di partecipare a tutti gli effetti alla vita dell’Associazione.
L'adesione
non dà luogo ad alcun tipo di remunerazione, mentre obbliga al pagamento della
quota associativa annuale - che è non rivalutabile, non rimborsabile e
intrasmissibile - e al pagamento degli eventuali corrispettivi specifici per
cessioni di beni e prestazioni di servizi nell'ambito delle attività statutarie
o di quelle ad esse connesse.
Possono
accedere alle cariche sociali solo soci che abbiano la
maggiore età. Tutte le cariche sono ricoperte gratuitamente, così come ogni
prestazione personale e spontanea fornita dai soci non dà luogo ad alcun tipo
di remunerazione.
I
soci hanno diritto di frequentare la sede dell’Associazione negli orari di apertura stabiliti e di partecipare a tutte le
manifestazioni indette dall’Associazione, nonché di usufruire delle strutture e
dei servizi che l’Associazione realizzerà.
ART.
6 La qualità di socio si perde per dimissione
in ogni momento previa comunicazione alla Segreteria, o per espulsione. I
soci sono espulsi per i seguenti motivi:
a)
quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti
interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
b)
quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione.
L'espulsione
viene pronunciata dalla Segreteria dell’Associazione
ed è comunicata al socio mediante lettera; il socio colpito dal provvedimento
di espulsione può ricorrere secondo le modalità stabilite dal Regolamento dell’Associazione.
ART.
7 Le risorse economiche
dell’Associazione sono rappresentate dalle quote associative, dai finanziamenti
e contributi di Istituzioni e di Enti pubblici e
privati, da proventi derivanti dallo svolgimento delle attività statutarie o ad
esse connesse, da liberalità e donazioni e da ogni altra entrata consentita
dalla legge e accettata dalla Segreteria. L’Associazione è finanziariamente e
patrimonialmente autonoma.
ART.
8 Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci; b) la Segreteria.
L’Assemblea
è composta da tutti i soci, ciascuno dei quali
esercita in piena autonomia e libertà il proprio diritto di voto ai sensi
dell’art. 2532 c.c. L’assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una
volta l’anno per approvare il bilancio consuntivo e le linee generali del
programma delle attività per l’anno sociale.
L’Assemblea
dei soci inoltre:
a)
elegge il Presidente.
b)
elegge la Segreteria.
c)
può modificare il presente Statuto come previsto
dall’articolo 9.
La
Segreteria è composta da un minimo di 3 a un massimo
di 7 consiglieri eletti dall’Assemblea ed è presieduta dal Presidente
dell’Associazione. Alla Segreteria compete l’attività di iniziativa
e direzione dell’opera dell’Associazione, redigere i programmi di attività
sociale, redigere i bilanci, stipulare tutti gli atti e contratti di ogni
genere inerenti all’attività sociale, deliberare l’ammontare della quota
associativa, deliberare circa l’ammissione e l’espulsione dei soci, proporre
all’assemblea i soci onorari (persone che hanno contribuito in maniera
significativa alla riuscita delle iniziative promosse dall’Associazione).
La
rappresentanza legale dell’Associazione è affidata al Presidente e, in caso di
sua assenza o impedimento, al Vice Presidente incaricato dalla Segreteria.
ART.
9 Le assemblee dei soci
possono essere ordinarie o straordinarie. Le assemblee sono convocate con
avviso esposto presso la sede dell’Associazione 10 giorni prima della data
fissata, o per posta elettronica o con avviso scritto inviato al domicilio
almeno 5 giorni prima della data fissata.
Gli
avvisi dovranno specificare il giorno, il luogo di svolgimento, l'ora
dell'assemblea e l'ordine del giorno.
In
prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la
presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'assemblea
ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e
delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci su tutte le
questioni poste all'ordine del giorno
L’Assemblea
può essere convocata in seduta straordinaria tutte le volte che la Segreteria
lo reputi necessario o allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei
soci.
Per
la validità dell'assemblea straordinaria chiamata a deliberare sulle modifiche
da apportare allo statuto, sullo scioglimento o sulla liquidazione
dell’Associazione, è indispensabile la presenza personale di almeno i 3/5 dei
soci ed il voto favorevole dei 2/3 degli intervenuti.
ART.
10 La Segreteria ha la durata
di due anni ed i suoi componenti possono essere
rieletti. La Segreteria, a maggioranza assoluta, può in ogni momento richiedere
all’assemblea dei soci di integrare o sostituire i propri dirigenti.
Tutti
i soci possono partecipare alle riunioni della Segreteria ed esprimere il
proprio parere sugli argomenti affrontati.
ART.
11 Durante la sua vita, l’Associazione
non potrà distribuire, anche in modo indiretto o differito,
utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che
la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. L'esercizio finanziario
corrisponde all'anno solare e gli eventuali avanzi
annuali di gestione saranno totalmente reimpiegati in attività istituzionali.
ART.
12 La decisione di scioglimento
dell’Associazione compete all’Assemblea dei soci e deve essere presa dalla
maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Ove
non sia possibile raggiungere la maggioranza prevista, nel corso di due
successive convocazioni assembleari ed in seguito ad un ulteriore
avviso, adeguatamente pubblicizzato, gli intervenuti deliberano lo
scioglimento.
La
stessa Assemblea che ratifica lo scioglimento, decide sulla devoluzione del
patrimonio residuo, dedotte le passività ad altra associazione con finalità
analoghe e comunque a fini di utilità sociale, salvo
diversa destinazione imposta dalla legge, procedendo alla nomina di uno o più
liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci.